Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di un infermiere, in servizio in un’Azienda sanitaria della regione, e di un odontoiatra contro il provvedimento di sospensione dal servizio per la loro mancata sottoposizione al vaccino.
I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimi i provvedimenti dell’Azienda sanitaria e hanno respinto la richiesta dei ricorrenti di rimettere alla Consulta le questioni di costituzionalitร riguardanti la legge che ha posto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.
Per i giudici, inoltre, “รจ errata l’affermazione secondo cui i vaccini attualmente disponibili si troverebbero ancora in fase di sperimentazione” poichรฉ i 4 vaccini a oggi utilizzati “sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’EMA”.
Secondo i giudici amministrativi “sussiste il preminente rilievo del diritto alla salute nella sua dimensione collettiva, rispetto alla libertร di autodeterminazione dei singoli”.