Le sigle CTU e CTP sono spesso utilizzate in ambito giuridico e legale. CTU sta per Consulente Tecnico d’Ufficio, mentre CTP sta per Consulente Tecnico di Parte. Entrambi i ruoli sono fondamentali per la giustizia e la risoluzione di controversie legali.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è un professionista nominato dal giudice per fornire una consulenza tecnica imparziale e indipendente in un caso legale. Il CTU è tenuto a fornire una valutazione tecnica obiettiva e non è legato alle parti coinvolte nella controversia. D’altra parte, il Consulente Tecnico di Parte (CTP) è nominato dalle parti coinvolte nella controversia e fornisce una consulenza tecnica mirata a supportare la propria posizione. In entrambi i casi, la consulenza tecnica è fondamentale per la risoluzione di controversie legali.
Le differenze tra CTU e CTP
La consulenza tecnica è un’attività che viene svolta in ambito giudiziario per fornire una valutazione tecnica su determinati fatti. A tal fine, vengono nominati dei professionisti che si distinguono in due figure: il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e il Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Le differenze tra CTU e CTP sono molteplici e riguardano sia la nomina che le competenze e il ruolo che essi svolgono. In particolare, il CTU viene nominato dal giudice, mentre il CTP viene scelto dalla parte. Inoltre, il CTU è tenuto ad essere imparziale e a fornire la sua consulenza al giudice, mentre il CTP fornisce la sua consulenza per supportare la parte che lo ha scelto.
Inoltre, mentre per i CTU esiste un albo professionale, per i CTP non è previsto alcun tipo di albo. Tuttavia, esistono siti web come Peritiforensi.it che hanno lo scopo di orientare i cittadini nella ricerca dell’esperto più adatto alle loro esigenze.
In sintesi, le differenze tra CTU e CTP riguardano la nomina, le competenze e il ruolo che essi svolgono. Mentre il CTU viene scelto dal giudice e deve essere imparziale, il CTP viene scelto dalla parte e fornisce la sua consulenza per supportare la parte che lo ha scelto.
Il ruolo e le competenze del CTU e CTP
Il CTU, acronimo di Consulente Tecnico d’Ufficio, è un libero professionista iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il tribunale. Il suo ruolo è quello di collaborare con il giudice, prestando la sua opera di consulenza sulla base di precise conoscenze e competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il CTU viene nominato dal giudice per effettuare osservazioni e fornire pareri tecnici in merito a quesiti specifici posti dal giudice stesso.
Il CTU deve prestare giuramento di astenersi da ogni comportamento che possa ledere la verità e la giustizia. Egli è tenuto all’imparzialità e alla collaborazione con il giudice, in modo da fornire un parere tecnico oggettivo e completo. Il CTU deve quindi essere un professionista con competenze tecniche specifiche, in grado di monitorare tutte le operazioni del consulente del giudice e di fornire un parere tecnico in merito al quesito posto dal giudice.
Il CTP, acronimo di Consulente Tecnico di Parte, è un libero professionista che viene nominato da una delle parti coinvolte in un processo civile, per difendere i propri diritti. A differenza del CTU, il CTP non è tenuto all’imparzialità, ma deve fornire una consulenza tecnica in grado di avvalorare la posizione della parte che esso rappresenta. Il CTP deve quindi avere competenze specifiche in merito alla materia oggetto del processo e deve collaborare con il proprio assistito in modo da fornire un parere tecnico preciso e completo.
In caso di difficoltà nel fornire un parere tecnico preciso, il CTP può avvalersi della collaborazione di altri professionisti, quali medici, biologi, psicologi o professionisti sanitari, iscritti all’albo professionale o all’ordine o collegio di appartenenza. Il CTP può anche richiedere l’ausilio di altri consulenti di parte, in modo da fornire un parere tecnico preciso e completo.
Il compenso del CTU e del CTP viene stabilito in base alle tariffe vigenti e alla parcella professionale, che viene stabilita in base alla complessità del quesito posto dal giudice o dalla parte che lo ha nominato. Il decreto di liquidazione viene emesso dal giudice, sulla base della relazione definitiva del consulente tecnico e del verbale della camera di consiglio. La sentenza emessa dal giudice deve contenere la motivazione della decisione finale, sulla base del parere tecnico fornito dal CTU o dal CTP.