A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico sulla Sicurezza, saranno obbligati a possedere la patente a punti. Questa misura è stata introdotta per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e garantire il rispetto delle normative vigenti.
Cosa si intende per cantiere ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08?
Il termine “cantiere temporaneo o mobile”, qui di seguito denominato “cantiere”, fa riferimento a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. L’elenco dettagliato dei lavori è riportato nell’allegato X del decreto, il quale include:
- Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in vari materiali (muratura, cemento armato, metallo, legno, ecc.), comprese le parti strutturali delle linee elettriche e gli impianti elettrici, nonché opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime e idroelettriche.
- Scavi e il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile sono anch’essi inclusi.
Come procedere per la richiesta della patente
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024. In fase di prima applicazione dell’obbligo di possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione di tale documento ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la stessa data.
A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere solo con l’invio dell’autocertificazione a mezzo PEC, essendo necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Requisiti per il rilascio della patente
Ai fini del rilascio della patente sono richiesti i seguenti requisiti:
a. Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
b. Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
c. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
d. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
e. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
f. Avvenuta designazione del RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti (cioè, della documentazione sopra richiesta) può essere attestato mediante autocertificazione o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, a seconda dei casi.
Crediti della patente
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, di cui 40 possono essere attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alla formazione cogente.
Come si perdono i crediti?
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Quali sono le sanzioni?
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- Una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro;
- L’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
La richiesta della patente da parte dell’azienda non implica un onere ulteriore per l’azienda, ma è una conferma della propria regolarità in merito alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, la mancanza della patente (nei casi previsti) comporta una sanzione minima di 6.000 euro.