Nuova ordinanza in Veneto: ecco cosa si può fare dal 4 maggio - PDF

Nel concreto si tratta di una conferma dell'ordinanza esistente con qualche modifica. Innanzitutto sarà consentivo l'allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti p...

03 maggio 2020 16:13
Nuova ordinanza in Veneto: ecco cosa si può fare dal 4 maggio - PDF -
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Nel concreto si tratta di una conferma dell'ordinanza esistente con qualche modifica.

Innanzitutto sarà consentivo l'allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e non professionisti, mantenendo il distanziamento di 2 metri tra loro ed evitando assembramenti.

Confermata la capienza di un terzo dei posti disponibili negli autobus e della metà nei treni, elemento perfettamente in linea con le disposizioni nazionali e con quanto già comunicato dalla Regione Veneto che ha attivato, in vista di lunedì, il 53% dei treni regionali esistenti.

Confermati gli spostamenti verso le seconde case nel territorio regionale, ma solo per manutenzioni urgenti. 

TESTO (PDF ALLA FINE)

  1. Spostamenti
    nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio
regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle
unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti
fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli
affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);

  • Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone
conviventi;

  • Misure di prevenzione generali nell'intero territorio
    regionale

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è
obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e
bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di
utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini
al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di  disabilita'. Per coloro che svolgono attività
motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante
l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività
stessa;

  • Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E’ consentito lo svolgimento individuale o con
componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa,  ciclismo, tiro con l’arco, equitazione,
tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività
motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi
pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali
attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria
collegata all’addestramento di animali all’aperto;

  • Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale
nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti
o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione
dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o
all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

  • Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa
o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da
competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello
svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del
locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori
professionali;

  • Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville
pubbliche.

  • Chiusure festive di esercizi commerciali

E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli
esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici,
ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per
asporto;

  • Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure
    precauzionali

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera
di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori
di anni 14 o di persone non autosufficienti.

Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano
le disposizioni di cui all’allegato 1).

  1. Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio
relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento
personale e con uso almeno di mascherina e guanti;

  1. Vendita di cibo a domicilio 

E’ ammessa la vendita di cibo con consegna a
domicilio, con rispetto  delle  norme 
igienico-sanitarie  sia  per 
l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per
l’operatore almeno di mascherina e guanti;

  1. Vendita di cibo da asporto

E’ consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita
per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo
che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel
tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del
distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di
mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto
igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un
cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani
con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente
necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono
essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul
posto; è comunque ammesso l’acquisto di cibo rimanendo all’interno del veicolo,
presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; 

  1. Uso di veicoli privati con passeggeri

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini
lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per
l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con
passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di
almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca
e uso di liquido igienizzante;

  1. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni
di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;

  1. Distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza
limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di
mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i
prodotti o uso di gel;

  1.  Mercati
    e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto
fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in
conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti
condizioni:

  1. nel caso di
    mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
  2. varchi di accesso
    separati da quelli di uscita;
  3. sorveglianza
    pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
    assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
  4. rispetto delle
    disposizioni di cui all’allegato n. 1;
  1. Vendita in forma ambulante

La vendita di generi alimentari da parte di venditori
ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di
distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca
e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzanti;

  1. Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni
restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo;

  1. Cimiteri e riti funebri

E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio
regionale. Sono consentite  le  cerimonie 
funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino 
a  un massimo   di  
quindici   persone,   con  
funzione   da    svolgersi preferibilmente   all'aperto,  
indossando   protezioni   delle  
vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la 
distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;

  • Biblioteche

E’ consentita l’apertura di biblioteche
pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la
consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare
qualsiasi rischio di contagio;

  • Aree verdi e naturali

Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi
e naturali, pubbliche e private, spiagge comprese;

  • Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso
orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di
coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi
titolo;

  • Ambito territoriale di applicazione

Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento
delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.

  • Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente
ordinanza, vale il dpcm 26.4.2020 e successive modifiche;

  • Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dal 4
maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;

Norme
finali

  • la violazione
    delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
    all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi
    di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie
    sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale:
    “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
  • la presente
    ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • è incaricata dell’esecuzione
    del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
  • il presente
    provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  •  il presente atto è pubblicato nel Bollettino
    Ufficiale della Regione.

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