Ufficializzate oggi le procedure da parte dell’ASUFC per la sospensione degli operatori sanitari non vaccinati per il Covid-19.
Si tratta di medici, infermieri, operatori delle varie professioni sanitarie e assistenti socio-sanitari per i quali la legge prevede l’obbligo vaccinale quale requisito per l’esercizio della professione.
Per questi operatori, si legge nella circolare inviata oggi a Coordinatori e Responsabili, l’adozione da parte dell’Azienda sanitaria di residenza, dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, immediatamente comunicata all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2; tale rischio è individuato dal Documento di valutazione dei rischi predisposto dall’Azienda ai sensi del DLgs n. 81/2008.
SOSPENSIONE IMMEDIATA
In merito alla modalità invece “la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato; la sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021″.
Insomma nei prossimi giorni, già da questa settimana, il Dipartimento di Prevenzione accerterà, tramite apposito provvedimento adottato con ogni consentita urgenza, l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei dipendenti esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, né dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al Direttore Generale in quanto Datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
In seguito la Segreteria della Direzione Generale provvederà ad inoltrare le comunicazioni ricevute al Responsabile della Struttura cui è assegnato il dipendente non vaccinato e alla SOC Gestione Risorse Umane.
Il Responsabile della Struttura di assegnazione, verificato che per il dipendente interessato non risulti attiva, alla data dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la modalità del lavoro agile (cd.smartworking), provvederà a modificare i turni di lavoro procedendo, ove necessario, all’immediata sostituzione e segnalando eventuali conseguenti disfunzioni alla Direzione Medica o Infermieristica competente; provvederà inoltre a verificare che il dipendente interessato non acceda per alcun motivo agli ambiti lavorativi aziendali dandone, in caso contrario, immediata segnalazione all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Infine la Struttura Operativa Complessa “Gestione Risorse Umane”, verificato che per il dipendente interessato non risulti attiva, alla data dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la modalità del lavoro agile (cd.smartworking), darà atto dell’avvenuta sospensione con nota scritta all’interessato e provvede a sospendere la corresponsione degli emolumenti con decorrenza dalla data di ricezione, da parte dell’interessato, dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale.
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