Fvg, nuova Ordinanza Fedriga 30/06/2020: le novità, testo e PDF
Entrerà in vigore domani, mercoledì 1 luglio, l'ordinanza contingibile e urgente numero 20, firmata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che detta ulteriori misure in materia...
Entrerà in vigore domani, mercoledì 1 luglio, l'ordinanza contingibile e urgente numero 20, firmata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che detta ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il documento, nel rispetto delle linee guida approvate il 25 giugno scorso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di quelle approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, consente la ripresa degli sport di contatto e di squadra e la ripresa di tutte le attività di formazione per lavoratori e dipendenti del settore pubblico e privato di qualsiasi natura.
Con la nuova ordinanza, torna la possibilità per gli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi, nonché per i circoli ricreativi, di mettere a disposizione quotidiani e riviste a favore dell'utenza.
Sono ammessi anche i giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio giocatori.
È consentito inoltre lo svolgimento delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico, purché sia assicurato, con ogni mezzo idoneo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro.
L'ordinanza 20 dispone, in aggiunta, le misure di distanziamento nei cinema e nei teatri, che saranno tenuti ad alternare i posti a sedere con poltroncine lasciate vuote. Infine rimane obbligatorio l'uso delle protezioni per le vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e all'esterno, in tutte le occasioni nelle quali non risulti possibile garantire il distanziamento di sicurezza tra non conviventi.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni.
Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, avere a disposizione le protezioni.
IL TESTO ORDINANZA 30/06/2020 NUMERO 20
Di seguito il dispositivo:
1. che sia obbligatorio l’uso delle
protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al
pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della distanza
interpersonale minima di un metro tra non conviventi. Non sono soggetti
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle
protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono
fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate
attività economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli è
obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il
distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque obbligatorio,
per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le
protezioni delle vie respiratorie;
2. che sia consentito l’accesso ai bambini
e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio
di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare
appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità con le linee
guida di cui all’allegato 8 del DPCM dell’ 11 giugno 2020, integrate
dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome o eventuali successive disposizioni regionali;
3. che sia consentito, in conformità alle
Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento
delle attività economiche e sociali di seguito indicate: a)
ristorazione b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) c)
strutture ricettive d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e
tatuatori) e) commercio al dettaglio f) commercio al dettaglio su aree
pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) g) uffici aperti al
pubblico h) piscine i) palestre j) manutenzione del verde k) musei,
archivi e biblioteche l) strutture turistico-ricettive all’aria aperta
m) rifugi alpini n) attività fisica all’aperto 5 / 7 o) noleggio veicoli
e altre attrezzature p) informatori scientifici del farmaco q) aree
giochi per bambini r) circoli culturali e ricreativi s) formazione
professionale t) cinema e spettacoli u) parchi tematici e di
divertimento v) sagre e fiere w) servizi per l’infanzia e l’adolescenza
x) strutture termali e centri benessere y) professioni della montagna
(guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche z) sale giochi, sale
scommesse, sale bingo e sale slot aa) spettacoli aperti al pubblico in
sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all’aperto bb) fiere e congressi cc) sale da ballo, discoteche e
locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
4. che siano consentite, tra le attività
formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle effettuate da
soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;
5. che sia consentito, in qualsiasi
struttura, l’accesso contingentato agli ambienti altamente caldo-umidi
(esempio bagno turco) e alle saune, garantendo aerazione, pulizia e
disinfezione ad ogni utilizzo. Si applicano per il resto le disposizioni
dell’apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
11 giugno 2020;
6. che sia consentito il numero massimo di
spettatori, per cinema e altri luoghi di spettacolo all’aperto e al
chiuso, determinato in relazione alla capienza della struttura,
assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso
di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con
distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi
conviventi;
7. che sia consentito lo svolgimento delle
processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali
che comportano lo spostamento fisico, purché sia assicurato, con ogni
mezzo idoneo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto
di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un
metro. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi
pubblici;
8. che sia consentita, oltre a quelle già
autorizzate in precedenza, l’attività di emporio solidale e raccolta
abiti usati ai fini di solidarietà nel rispetto delle Linee guida
regionali e delle prescrizioni di cui all’allegato 10 del DPCM
17.05.2020;
9. che siano consentiti il rientro e/o la
permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di
posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. Il
rientro o la permanenza dovrà rispondere alle misure organizzative
previste dalla competente Agenzia regionale per il diritto agli studi
superiori al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di
aggregazione nel contesto della fruizione degli alloggi ed avuto
riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
10. che sia consentito lo svolgimento
dello sport di contatto, di squadra e individuale, nel rispetto delle
disposizioni approvate, all’unanimità, il 25 giugno 2020 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
11. che siano consentiti negli esercizi
commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi
la messa a disposizione di quotidiani e riviste a favore dell’utenza e i
giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente
alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte
da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio
giocatori;
12. che sia consentito lo svolgimento
delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui
ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo
relative ad attività analoghe;
13. che sia consentita la formazione,
anche in presenza, dei lavoratori dipendenti pubblici e privati,
relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione
continua, nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa
alla formazione professionale delle Linee guida approvate dalla
conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
14. che sia consentita da parte del
concessionario demaniale, per quanto attiene le attività turistiche
(balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare
il rispetto delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme
restando le previsioni di cui all’art.47 del codice della navigazione
negli altri casi, l’interdizione temporanea dell’utilizzo di una parte o
della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione,
permanendo impregiudicato l’obbligo di garantire il servizio di
salvamento, secondo le modalità stabilite dalle vigenti ordinanze
balneari emesse dalla Capitaneria di porto territorialmente competente.
15. che, in caso di approvazione da parte
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove
schede, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione
sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di
decorrenza.
La presente ordinanza e le linee guida
approvate in data 11 giugno 2020 e in data 25 giugno 2020 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono pubblicate sul
sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La presente ordinanza ha validità dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020