Mercoledì 15 febbraio 2023 – Con tre Sentenze pubblicate tra il 9 e il 10 febbraio scorso, e con due successive Sentenze pubblicate il 13 febbraio, il Tar Trieste ha rigettato i ricorsi promossi, rispettivamente, dai Sig.ri Enzo, Guglielmo e Pietro Borean, dal Coordinamento dei Comitati Territoriali e dei Cittadini Associati del Friuli Venezia Giulia Odv – Cordicom Fvg Od e dal Comitato Abc – Ambiente Bene per le Comunità (tutti difesi dall’Avv. Luca De Pauli del Foro di Udine), nonché da Fileo (assistito dall’Avv. Franco Zambelli del Foro di Venezia).
Con i primi tre ricorsi, contenenti doglianze sostanzialmente sovrapponibili, i ricorrenti hanno censurato i provvedimenti con i quali il Comune di San Vito al Tagliamento aveva adottato e approvato il Piano Attuativo Comunale della Zona industriale Ponte Rosso (PAC), mentre con gli ultimi due, anch’essi similari, sono stati impugnati i provvedimenti di esproprio adottati dal Consorzio.
Mentre il Comune di San Vito al Tagliamento ha deciso di non costituirsi in giudizio per difendere il proprio operato, il Consorzio si è affidato all’Avv. Antonio Pavan del Foro di Treviso, mentre Kronospan e la controllata Silva, agli Avv.ti Vincenzo Pellegrini ed Emilio Caucci, anch’essi del Foro trevigiano.
Grande soddisfazione per il Consorzio e per il suo legale, Avv. Antonio Pavan, in considerazione dell’ampia ed estesa motivazione con cui il Tar Trieste (con il Collegio così composto: Presidente Oria Settesoldi, Estensore Daniele Busico, Luca Emanuele Ricci terzo componente) ha respinto, una ad una, le argomentazioni dei ricorrenti.
“Siamo molto felici per il risultato ad oggi raggiunto e per il lavoro che è stato fatto da tutti i nostri Collaboratori, interni ed esterni”, afferma l’Ing. Sergio Barel, Presidente del Consorzio, mentre il suo Direttore, Daniele Gerolin, anch’egli molto soddisfatto non solo per l’esito ma soprattutto per la motivazione offerta da Tar, si augura che “gli attacchi mediatici in quest’ultimo anno rivolti al Consorzio cessino”. Crediamo molto “nel progetto Kronospan per lo sviluppo dell’area e per le opportunità, in primis occupazionali, che porta con sé”, conclude Gerolin.
Venendo alla lettura delle Sentenze, emerge come il Tar abbia avuto modo di affermare che la competenza all’adozione del PAC rientrava appieno nei poteri della Giunta, anche durante il “periodo elettorale”. Il Tar ha spiegato come, con il PAC, non ci sia stato alcun un ampliamento dell’area già oggetto di PIP, in violazione dei vincoli paesaggistici, tanto più che la scelta di pianificazione risaliva, ancora, alla variante n. 59 al PRGC, approvata il 18 dicembre 2012, con conseguente tardività delle censure sollevate.
Il Tar ha quindi evidenziato come non corrisponda al vero che tra i mappali da assoggettare ad esproprio sarebbe stata ricompresa anche un’area demaniale “…il PAC non ha previsto alcun esproprio di aree demaniali…Risulta infatti che il Consorzio abbia chiesto, e poi ottenuto, regolare concessione delle aree all’Agenzia del Demanio…, così acquisendole in piena applicazione del PAC, senza incorrere in alcuna violazione dell’invocato principio della non espropriabilità di aree demaniali”.
Non solo; il Tar aggiunge che “tra Comune e Consorzio v’è stata ampia consultazione…Dall’esame dell’iter di adozione del PAC emerge che i documenti istruttori sono stati elaborati dall’urbanista dott. Flavio Camatta proprio su incarico del Consorzio, e, su richiesta del Consorzio, il Piano è stato trasmesso al Comune con la proposta di adozione e approvazione. Tutte le tavole recano il cartiglio del Consorzio…: è quindi evidente la piena e stretta collaborazione fra Consorzio e Comune e, conseguentemente, la censura dei ricorrenti si risolve in una notazione puramente formalistica, inidonea a determinare l’illegittimità degli atti gravati.”
Il Collegio ha quindi evidenziato come ci sia stata, lato ambientale, una precisa valutazione di adeguamento del PAC al Piano Paesaggistico Regionale e come la riproposizione, da parte del PAC, delle scelte già contenute nel previgente PIP, con il recepimento di “modifiche puntuali di modesta entità”,non rendesse necessaria la sua sottoposizione a VAS.
Il Tar ha inoltre espressamente sconfessato la tesi dei ricorrenti per cui al PAC non potrebbe essere attribuita valenza di dichiarazione di pubblica utilità, se non limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e non anche di insediamenti di interesse privato. “Il PAC in esame, quindi, deve essere equiparato quoad effectum ai PIP, previsti e disciplinati in base alle disposizioni generali di settore, anche nell’ambito regionale…Il PAC ha, nel caso di specie, valenza di PIP, di tal che, come correttamente rilevato dalla difesa del Consorzio, al PAC troveranno applicazione le regole d’efficacia stabilite per i PIP dall’art. 12, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 327/2001 che attribuisce, appunto, all’approvazione del PIP il valore di dichiarazione di pubblica utilità”.
Ed ancora, si legge: “Per quanto concerne la presente controversia, perciò, la delibera di approvazione del PIP/PAC equivale a – e nella specie è stata pure espressamente accompagnata da – dichiarazione di pubblica utilità non soltanto delle opere pubbliche ma di tutte le trasformazioni urbanistiche previste dallo strumento (rete stradale, spazi e impianti di pubblico interesse, lotti) e consente di disporre la successiva espropriazione delle aree interessate, anche per la realizzazione di insediamenti d’interesse privatistico (Cons. di Stato, n. 1125/2015)…..Infatti, si ripete, i singoli piani approvati come PAC mantengono le loro caratteristiche tipiche, nel caso di specie, di PIP, con la conseguenza che la “dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta […quando è approvato] il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi” (cfr. art. 12, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 327/2001), anche per gli insediamenti produttivi a carattere non pubblicistico…Dalle considerazioni che precedono consegue che il PAC ha, come correttamente previsto negli atti impugnati, valore di dichiarazione di pubblica utilità anche per opere di interesse privato.”
Quanto alle impugnative promosse contro i decreti di esproprio il Tar, premessa la tardività della doglianza avverso la variante n. 75 al P.R.G.C., perché proposta oltre un anno dopo la sua pubblicazione, ha chiarito che “Il potere di espropriare aree per finalità di sviluppo industriale rientra nelle normali finalità istituzionali del Consorzio, come già argomentato circa la natura del PAC/PIP. Va poi aggiunto che, pacificamente l’esproprio è intervenuto proprio per finalità di sviluppo industriale, tipiche dell’attività consortile, sulla base dell’individuazione, fatta a monte dal Consorzio, di un assegnatario dei lotti e in adempimento di precisi obblighi conseguenti alla stipula con Silva di un contratto preliminare di compravendita.”.
Il Tar, ha quindi precisato che il Consorzio, legittimamente, poteva promettere in vendita a Kronospan/Silva i terreni oggetto di futuro esproprio dovendosi la fattispecie negoziale “essere inquadrata nello schema del contratto preliminare di vendita di cosa altrui, pienamente valido ed efficace ai sensi dell’art. 1478 cod.civ.”
Nemmeno la censura sul tipo di procedura espropriativa scelta dal Consorzio ha colto nel segno in quanto il Tar ha ricordato che il carattere dell’urgenza di cui all’art. 22 della legge sugli espropri può ritenersi sussistente “qualora concrete ragioni di speditezza, non necessariamente connesse alla natura pubblica dell’opera, suggeriscano una rapida conclusione del procedimento espropriativo”.