Veneto e Friuli Venezia Giulia da lunedì ufficialmente in zona rossa. Scuole in Dad al 100%, negozi chiusi, con l’eccezione dei supermercati e i generi di prima necessità, spostamenti vietati – se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute – visite vietate a parenti e amici, passeggiate e attività motoria consentite, ma solo vicino all’abitazione.
Insomma un lockdown soft.
Zona rossa: ecco che cosa si può fare, le attività che restano aperte e quelle che chiudono.
SCUOLA. Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
SPOSTAMENTI. Fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
AUTODICHIARAZIONE. Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. (SCARICA QUI IL MODULO)
BAR E RISTORANTI. In zona rossa bar e ristoranti chiusi ed è ammesso solo l’asporto. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5 alle 18. senza restrizioni; dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
NEGOZI. I negozi restano chiusi, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
ESTETISTE E PARRUCCHIERE. In zona rossa sono chiusi estetiste, parrucchieri e barbieri.
VIOLAZIONI. La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto.
VISITE A PARENTI E AMICI. L’ultimo Dpcm ha introdotto una stretta: niente visite a parenti e amici anche all’interno del Comune nemmeno una sola volta al giorno. C’è però un’eccezione introdotta nel decreto Draghi di oggi: per Pasqua (3, 4 e 5 aprile) la visita sarà possibile una volta al giorno all’interno della regione.
CHIESE APERTE: Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
BONUS E CONGEDI. I congedi parentali previsti dal nuovo decreto Covid saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Lo si apprende da fonti di governo al termine del Consiglio dei ministri. Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking. Arriva un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine. Il bonus è alternativo al congedo parentale.